Cause di servizio

I dipendenti pubblici che subiscono lesioni o malattia per causa di servizio possono ottenere un equo indennizzo o la pensione privilegiata. Il diniego di causa di servizio può essere impugnato innanzi Tibunale Amministrativo (TAR) entro 60 giorni oppure, in base ad un nuovo orientamento giurisprudenziale, innanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente senza alcun limite di tempo.

Come noto, se il procedimento amministrativo di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio si conclude con esito negativo, è possibile ricorrere al competente organo giudiziale. Precisamente, in base ad un orientamento oramai superato, si riteneva che il predetto diniego potesse essere impugnato solo innanzi al Tar (entro 60 giorni) o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni). Con un provvedimento storico, la Corte di Cassazione a Sezioni UNITE (ord. n. 4325/2014) ha statuito che la determinazione che rigetta il riconoscimento della causa di servizio possa essere opposta anche di fronte alla Corte dei Conti territorialmente competente, sia dal personale in servizio (militare o civile), sia da quello in congedo/pensione, senza alcuna limitazione temporale. Quindi, anche qualora fossero decorsi i termini per opporre il provvedimento di rigetto innanzi al Tar o mediante il ricorso straordinario al PdR, sarà sempre possibile ricorrere alla Corte dei Conti in ogni tempo.

Difatti, la sussistenza della dipendenza da causa di servizio costituisce un presupposto essenziale non solo per il riconoscimento dell’equo indennizzo, ma anche per l’eventuale riconoscimento della pensione privilegiata; quest’ultima circostanza è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di Cassazione a radicare anche la competenza della Corte dei Conti, unico organo a poter valutare tutto ciò che riguarda la materia previdenziale.

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